Per tutelare i diritti digitali, oltre al Giudice, è possibile rivolgersi anche al Difensore civico per il digitale.
Il Difensore civico per il digitale è una figura prevista dal Codice dell’amministrazione digitale a garanzia dei diritti digitali di cittadini e imprese.
Funzioni del difensore civico
Il difensore ha la funzione di:
- valutare le segnalazioni relative a presunte violazioni dei diritti di cittadinanza digitale e, qualora le ritenga non manifestamente infondate le trasmette al Direttore Generale per l’attività di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio dell’AgID;
- valutare il reclamo nel caso di mancata accessibilità ad un sito internet o ad un’applicazione mobile dell’Amministrazione e, qualora fondato, invitare l’Amministrazione al rispetto delle norme sull’accessibilità.
Accessibilità
La legge n.4/2004 sull’accessibilità prevede che l’utente possa segnalare – tramite l’apposito link reso disponibile sui siti istituzionali dei soggetti erogatori (PA, Ente pubblico economico, ecc.) – al Difensore eventuali risposte ritenute insoddisfacenti o mancate risposte da parte degli stessi. Al riguardo il Difensore decide disponendo eventuali misure correttive e informando l’Agenzia per l’Italia Digitale (art.3-quinquies).
Le dichiarazioni di accessibilità sono rese disponibili:
- nel footer, per quanto riguarda i siti web,
- nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nell’app store, per le applicazioni mobili
La figura era prevista in precedenza presso ogni amministrazione, mentre oggi ha la funzione di difensore unico a livello nazionale.
L’Ufficio del Difensore è istituito presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.
Il difensore civico, accerta la non manifesta infondatezza della segnalazione e la trasmette al Direttore Generale dell’AgID per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18-bis del CAD.
Occorre evidenziare che il difensore:
- non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e PA;
- non può sostituirsi alla PA nello svolgimento dell’attività richiesta dal cittadino;
- non fornisce assistenza agli utenti nel risolvere i malfunzionamenti delle soluzioni applicative o dei servizi online delle PA;
non si sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico delle amministrazioni