Difensore civico per il digitale: chi è e di che cosa si occupa

Per tutelare i diritti digitali, oltre al Giudice, è possibile rivolgersi anche al Difensore civico per il digitale.

Il Difensore civico per il digitale è una figura prevista dal Codice dell’amministrazione digitale a garanzia dei diritti digitali di cittadini e imprese.

difensore civico

Funzioni del difensore civico

Il difensore ha la funzione di:

  • valutare le segnalazioni relative a presunte violazioni dei diritti di cittadinanza digitale e, qualora le ritenga non manifestamente infondate le trasmette al Direttore Generale per l’attività di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio dell’AgID;
  • valutare il reclamo nel caso di mancata accessibilità ad un sito internet o ad un’applicazione mobile dell’Amministrazione e, qualora fondato, invitare l’Amministrazione al rispetto delle norme sull’accessibilità.

Accessibilità

La legge n.4/2004 sull’accessibilità  prevede che l’utente possa segnalare – tramite l’apposito link reso disponibile sui siti istituzionali dei soggetti erogatori (PA, Ente pubblico economico, ecc.) – al Difensore eventuali risposte ritenute insoddisfacenti o mancate risposte da parte degli stessi.  Al riguardo il Difensore decide disponendo eventuali misure correttive e informando l’Agenzia per l’Italia Digitale (art.3-quinquies).

Le dichiarazioni di accessibilità sono rese disponibili:

  • nel footer, per quanto riguarda i siti web,
  • nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nell’app store, per le applicazioni mobili

La figura era prevista in precedenza presso ogni amministrazione, mentre oggi ha la funzione di difensore unico a livello nazionale.

L’Ufficio del Difensore è istituito presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Il difensore civico, accerta la non manifesta infondatezza della segnalazione e la trasmette al Direttore Generale dell’AgID per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18-bis del CAD.

Occorre evidenziare che il difensore:

  • non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e PA;
  • non può sostituirsi alla PA nello svolgimento dell’attività richiesta dal cittadino;
  • non fornisce assistenza agli utenti nel risolvere i malfunzionamenti delle soluzioni applicative o dei servizi online delle PA;

non si sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico delle amministrazioni

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Nata a Rieti il 4.08.1976 l’Avv. Simona Pettine, dopo la Maturità classica, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia in data 21.06.2001, con Tesi in diritto penale e processuale penale internazionale dal titolo “Una nuova forma di criminalità: aspetti giuridici ed investigativi dei “computer crimes” nel panorama internazionale”