Abbandono del tetto coniugale: ti fa addebitare la separazione

Anche se manca la prova del tradimento non è automaticamente escluso che si proceda ad addebitare la separazione se il marito ha abbandonato la casa coniugale

Infatti è sufficiente la violazione del dovere di convivenza, ai fini dell’addebito, salvo che non emerga che l’allontanamento è stato causato dalla condotta dell’altro coniuge.

In appello, in una causa di separazione personale tra i coniugi, i giudici accoglievano l’impugnazione della moglie, dichiarando con la sentenza  l’addebito della separazione al marito e rideterminando l’assegno di mantenimento in favore della donna.
Il marito nel ricorso in Cassazione contesta la decisione relativa all’addebito, sostenendo che non fosse sufficiente la prova circa il tradimento da parte sua. Per la Cassazione però, il marito aveva si ragione in relazione ai vizi nella decisione della Corte di Appello per quanto riguarda la relazione extraconiugale, che lo stesso non ritiene provata, ma è pur da evidenziare che lo stesso non ha censurato la decisione in relazione all’abbandono del tetto coniugale. Esso, poiché si traduce nella violazione del dovere di convivenza, è da solo sufficiente a giustificare l’addebito della separazione. Il tutto ovviamente e a meno che non si riesca a dimostrare che l’abbandono è stato motivato dalla condotta dell’altro coniuge, oppure sia conseguenza di una intollerabilità della convivenza preesistente.

Addebito confermato

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, in quanto la sentenza è retta da ragioni distinte e autonome, ognuna delle quali sufficienti dal punto di vista logico e giuridico a giustificare la decisione del giudice e pertanto, l’omessa impugnazione di una sola di esse comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse, della censura sulle altre ragioni.