In determinati casi è possibile provare l’avvenuto pagamento in contanti mediante la produzione di prove testimoniali
In alcuni casi è ammessa la prova per testi al fine di provare l’avvenuto pagamento di una obbligazione mediante pagamento in contanti.
Sebbene l’art. 2721 c.c. statuisca che “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede euro2,58″ è possibile in alcuni casi giovarsi di testimoni.
Difatti prosegue l’articolo, indicando al secondo comma che “tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”, in punto di diritto occorre rilevare quanto segue.
L’art. 2726 c.c. estenda anche al pagamento la disciplina sopra enunciata.
Dunque, in alcuni casi, verificando le circostanze che hanno indotto la sottoscrizione del contratto nonchè i rapporti tra le parti, è ammessa la prova per testi.
Si tratta però di ipotesi molto limitate e circoscritte, come ad esempio nei rapporti tra parenti.
Secondo constante giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, “poiché ai sensi dell’art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predispone una documentazione scritta”. (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5884 del 25 maggio 1993)