Perchè scegliere il matrimonio concordatario: tutti gli step e le informazioni

Mentre il matrimonio canonico, quindi religioso, viene celebrato in chiesa ed è esclusivamente valido per l’ordinamento canonico, non per lo Stato; il matrimonio concordatario, nonostante sia anch’esso celebrato in chiesa, riconosce effetti civili al rito, tramite la trascrizione

Pertanto si può dire che si sceglie il Concordatario proprio per poter coniugare le due esigenze (Sacramento e effetti per lo Stato), per chi insomma vuole che il proprio matrimonio si svolga in una chiesa cattolica, ma producendo a tutti gli effetti un negozio giuridicamente riconosciuto dallo Stato.

Come procedere

In questo caso si potrà perciò scegliere la formula del matrimonio concordatario, sancita dal Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929, nella quale lo Stato italiano ha riconosciuto effetti civili al sacramento del matrimonio, regolamentato dal diritto canonico . Tale Concordato,  recepito e precisato con gli Accordi di Villa Madama del 1984, rafforza gli accordi assunti dall’ Autorità ecclesiastica e quella civile, rendendoli esecutivi con la legge di ratifica n. 121/1985.

Gli accordi sopra richiamati hanno una importanza cruciale poiché consentono alle persone che intendono sposarsi con rito cattolico, qualora desiderino anche che gli effetti del matrimonio stesso siano giuridicamente rilevanti nell’ordinamento italiano, possano procedere con un unico rito contestuale.

Cosa è necessario

Nel rito si deve:

  1. dare lettura ai nubendi degli articoli del codice civile relativi ai diritti ed obblighi dei coniugi;
  2. produrre due copie dell’ atto di matrimonio redatte in originale;
  3. trascrivere nei registri dello stato civile l’ atto di matrimonio stesso.

E’ importante soffermarsi su questo ultimo adempimento, in difetto del quale, il vincolo matrimoniale sarà valido, ma con la possibilità di avere efficacia solo in ambito religioso.

Trascrizione 

La trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile rappresenta il conferimento allo stesso matrimonio di efficacia costitutiva, ma gli effetti civili del matrimonio chiaramente retroagiscono al giorno della celebrazione.

Vi sono tuttavia dei casi specifici espressamente previsti dagli accordi del 1984, che non permettono la trascrivibilità del matrimonio contratto con rito canonico.

La sanabilità di un atto di matrimonio ove la trascrizione non sia stata richiesta all’atto stesso, sarà sempre possibile attraverso una trascrizione tardiva del matrimonio.

Qualora per il vincolo religioso, sia successivamente eccepibile la nullità a causa dell’ esistenza di impedimenti o vizi del consenso, al fine di ottenere efficacia anche sul vincolo civile, occorre proporre la questione al vaglio della Corte d’Appello civile, la quale poste le opportune verifiche, dovrà rendere efficace il provvedimento canonico attraverso una sentenza.

Nessun provvedimento dell’autorità italiana produce comunque ovviamente conseguenze nell’ordinamento canonico, restando salda per quest’ultimo in quel caso l’ Indissolubilità declarata durante il Sacramento. Si tratta infatti di due ordinamenti distinti.