La Cassazione si pronuncia sulla decorrenza degli interessi sul pagamento degli onorari degli avvocati
La Cassazione con ordinanza n. 17122 del 2022 si pronunci sugli interessi che decorrono dalla messa in mora, ossia dalla data della domanda.
Interessi sugli onorari degli avvocati
In passato la Cassazione ha affermato che in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel D.M. n. 238 del 1992, applicabile “ratione temporis”, per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all’invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente.
Il cliente non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l’ordinanza che conclude il procedimento L. n. 794 del 1942, ex art. 28 (art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011)
E’ dalla data dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione dei compensi che decorrono sugli importi riconosciuti.
La più recente giurisprudenza di questa Corte, nel rimeditare la questione, ha invece affermato il principio di diritto secondo cui: nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora.
Tale data è coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.
Non può escludersi la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
La Cassazione afferma che ove per effetto di versamenti effettuati in corso di causa il credito originariamente vantato si riduca, gli interessi vanno tuttavia calcolati sul credito originario sino alla data del pagamento parziale, decorrendo successivamente sul credito residuo.