Rientra nei poteri del Tribunale per i Minorenni dedicedere sulla eventuale decadenza di un genitore dalla responsabilità genitoriale
Non occorre una vera e propria formulazione della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale in quanto statuire in ordine alla decadenza rientra tra i poteri attribuiti d’ufficio al Tribunale per i Minorenni.
Il tribunale può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale laddovi ravvisi fatti gravi tali da poter indurre il giudicante a tutelare il minore dal genitore che si sia reso protagonista i comportamenti contrari all’obbligo di istruire ed educare la prole.
Il giudice può statuire la decadenza anche in assenza di una apposita domanda in quanto ciò che prevale è sempre la tutela e l’interesse del minore.
I provvedimenti “de potestate“, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno inoltre attitudine al giudicato “rebus sic stantibus“, in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Tali provvedimenti sono di fatto rimessi alla più ampia discrezionalità del giudice, il quale potrebbe decidere in ordine alla responsabilità genitoriale, derogando al principio della domanda e disattendendo la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato disposto dall’art. 112 c.p.c.
I provvedimenti sono soggetti a reclamo o a revoca o modifica ex art. 742 c.p.c. e, pertanto, si tratta di provvedimenti che non sono idonei a passare in giudicato.
Sia la revoca che la modifica si ritengono esercitabili sia per i provvedimenti con efficacia continuata o periodica, sia per quelli con efficacia immediata o istantanea, ed anche se siano scaduti i termini per il reclamo. Diversamente, non è modificabile o revocabile un provvedimento negativo poiché il rigetto non impedisce la riproposizione dell’istanza.