Accertamento del Fisco e Studio Dentistico: i documenti extracontabili

Vediamo se è sufficiente o no il file clienti rinvenuto su un computer dello studio dentistico ai fini dell’accertamento del fisco di maggiori ricavi

La Cassazione civile con ordinanza n.1720 del 30 maggio 2022 affronta il tema della validità ai fini accertativi  della “documentazione extracontabile reperita presso lo studio medico dentistico”.

accertamento del fisco

Contabilità in nero

La contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

Nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta.

Al contribuente spetta poi l’onere di fornire adeguata prova contraria.

In tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa. Ad esempio la Cassazione ha ritenuto corretto basarsi su brogliacci reperiti presso la sede della società o su un quadernone contenente l’indicazione degli effettivi quantitativi di materiale prodotto.

Pertanto, nel caso affrontato, nell’ambito di un accertamento effettuato nei confronti di uno Studio dentistico, l’Agenzia, rinvenendo un file clienti contenente una sorta di agenda dei clienti riportante la data dei pagamenti, gli importi pagati e le fatture emesse, ha fornito un elemento indiziario preciso e grave della esistenza della contabilità in nero della società.

I giudici tributari di primo e secondo grado avevano ritenuto inconsistente la ricostruzione compiuta dal Fisco, poiché “la sola presunzione costituita da un elemento extracontabile”, non ritenendo  sufficiente, a “sorreggere un accertamento, posto che le verifiche non avevano fatto riscontrare alcuna irregolarità formale”.