Rifiuti tossici: il reato può essere quello previsto dall’articolo 434 c.p.

Rifiuti: è disastro innominato lo spargimento o sversamento di rifiuti tossici

Le norme

Dispone l’articolo 434 del codice penale: Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

L’applicazione di tale articolo è stata valutata dalla Suprema Corte di Cassazione in riferimento ad una vicenda in cui l’imputato era stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui all’art. 416 c.p. (associazione per delinquere) e all’art. 434 c.p. comma 2 (capo b).

La vicenda riguardava una articolata associazione per la commissione di una serie indeterminata di delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti pericolosi (tra cui rifiuti cancerogeni), la falsificazione dei documenti di trasporto dei predetti rifiuti e il loro abbancamento in luoghi non idonei, in modo tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Il tutto per un traffico ammontante quanto meno a 300.000 tonnellate di rifiuti per il 2002 e a 58.000 tonnellate per il periodo luglio/settembre 2004, corrispondente ad un giro di affari illecito di circa nove milioni di Euro e ad una evasione d’imposta (“ecotassa”) di circa 250.000,00 Euro per il solo 2002.

La sentenza

Con sentenza n. 7479 del 18/03/2021 la Suprema Corte di Cassazione sez. I penale, ha stabilito che: Integra il reato di disastro innominato il ripetuto e sistematico spargimento su terreni agricoli o sversamento in canali di rifiuti pericolosi

Integra il reato di disastro innominato di cui all’art. 434 c.p la ripetuta e sistematica immissione nell’ambiente di fattori inquinanti, mediante tombamento, spargimento su terreni agricoli o sversamento in canali per acque reflue di rifiuti pericolosi, quali fanghi e rocce da lavorazione industriale, anche sotto forma di compost contenente idrocarburi ad alto peso molecolare, percolato, amianto ed oli esausti, in quanto condotta produttiva di contaminazione e compromissione del suolo e dell’acqua, con conseguente processo di deterioramento ambientale di lunga durata.