Il terzo proprietario di un immobile può opporsi all’esecuzione o agli atti esecutivi ma solamente per far valere dei vizi determinati del precetto
Non è sempre possibile per il terzo proprietario proporre opposizione all’esecuzione in quanto non è il vero e proprio destinatario dell’intimazione di pagamento.
Secondo costante giurisprudenza di merito e di legittimità, va rigettata per difetto di interesse l’opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall’interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l’obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l’intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7249 del 13/03/2020).
Va però tenuta ben distinta l’ipotesi in cui il terzo proprietario non abbia ricevuto la notifica del precetto.
Ebbene, nel caso di specie, (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., ud. 23/01/2018 05-03-2018, n. 5099), l’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale ma non anche in vista o in funzione di una separata azione esecutiva in danno di ognuno dei condebitori, su quello processuale proprio dell’art. 481 c.p.c..
Tale disposizione mira, com’è noto, a porre in condizione ciascuno dei destinatari del precetto di determinarsi ad adempiere spontaneamente al comando contenuto nel titolo ma non oltre quel termine, sicchè ognuno di loro, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo ove appunto la conseguenza – paventata o prospettata nel precetto medesimo come anche a lui rivolto – di un processo esecutivo nei suoi esclusivi confronti non si sia verificata.
Pertanto, potendo il terzo datore di ipoteca, pagare i debitori iscritti, rilasciare il bene, liberare l’immobile dalle ipoteche, proporre istanza di conversione, è evidente che vi sia stata lesione dei suoi interessi.