Lavoro: i dispositivi di sicurezza non sono soltanto le attrezzature per specifici rischi della salute ma anche alcuni indumenti
La sentenza
Spesso si ritiene che i dispositivi di sicurezza da utilizzare nell’ambito di unno specifico lavoro, siano costituiti esclusivamente da quelle attrezzature che proteggono concretamente e direttamente una parte del corpo, come le scarpe, l’elmetto, i guanti, le cinture.
In realtà la nozione di dispositivi di sicurezza è molto più ampia.
Ad esempio, per i netturbini, anche la giacca e i pantaloni rientrano tra i dispositivi di sicurezza
La Suprema Corte di Cassazione, civile sez. lav., con sentenza n.8042 del 11/03/2022, ha ribadito che: La giacca e i pantaloni di colore arancione fluorescente del netturbino rientrano nella categoria dei dispositivi di protezione individuale
Così argomenta la Corte in sentenza: La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c., come nel caso delle tute con barre catarifrangenti; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di fornitura e di mantenimento in stato di efficienza di tali indumenti di lavoro, anche essi inquadrabili nella categoria dei D.P.I..
La Corte ha quindi ritenuto che gli indumenti ad alta visibilità, “giacca e pantalone di colore arancione fluorescente”, utilizzati da un addetto alla raccolta differenziata dei rifiuti, rientrassero nella categoria dei D.P.I. perché volti a proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti in strada in concomitanza con la normale circolazione dei veicoli.