Buste paga e prova del credito oggetto di insinuazione

Le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro hanno piena efficacia probatoria del rapporto di lavoro esistente e del credito insinuato a determinate condizioni

La Cassazione civile con l’ordinanza n. 17312 del 2022 affronta il tema del valore probatorio delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro

 Il valore probatorio delle buste paga

Secondo la costante e non contrastata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di accertamento dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione.

Ai sensi della L. n. 4 del 1953, art. 3 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa .

L’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, e ragionamento analogo vale per i permessi non goduti e le altre indennità contrattuali richieste.

Le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, hanno tuttavia piena efficacia probatoria del rapporto di lavoro esistente e del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato dalla L. 25 gennaio 1953, n. 4, art. 5.

La controparte ha facoltà di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.