La Corte di Cassazione chiarisce e delinea le modalità dei trasferimenti immobiliari di beni con irregolarità urbanistiche
Secondo la Corte di Cassazione viene fatta salva la commercialibilità degli immobili con abusi di natura urbanistica.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 maggio 2022, n. 15587, ribalta il precedente orientamento (da parte di Cass. S.U. 8230/2019) che vorrebbe attribuire natura sostanziale alle nullità urbanistiche. In poche parole, anche in presenza di difformità totale o variazioni essenziali il fabbricato abusivo è commerciabile e la vendita è valida, purché siano dichiarati in atto gli estremi del titolo abilitativo edilizio (e salve ovviamente le sanzioni amministrative e penali).
Secondo la Corte, “essendo presente, nel contratto in questione, la menzione del titolo edilizio, tanto il fatto che sull’immobile oggetto di compravendita siano stati poi realizzati degli interventi che avrebbero reso l’immobile difforme rispetto al nulla osta rilasciato quanto l’epoca di detti interventi, rappresentano profili, entrambi, irrilevanti. Difatti, ai fini della validità del contratto, si prescinde dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale aspetto esula dal perimetro della nullità. Neppure rileva, al fine di stabilire l’ambito della nullità del contratto, la distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali. (…) D’altra parte, va aggiunto che il ricorrente deduce, bensì, che ci troveremmo di fronte, altresì, ad una nullità di carattere formale perchè la menzione sarebbe nel caso concreto “assolutamente deficitaria” (attesa “la necessità che l’abuso sia comunque in corso di sanatoria”). Si tratta di deduzione che non coglie nel segno, considerato che l’atto di compravendita contiene la dichiarazione ai sensi e per gli effetti della L. n. 47 del 1985 ed in ottemperanza all’art. 40, comma 2″. In parole povere, per la famosa “riferibilita’ ” basterebbe l’enunciazione del titolo edilizio originario, anche se l’immobile si rivelasse poi “irregolare ed abusivo, a causa dei maggiori volumi rispetto al progetto originario, con variazioni essenziali rispetto al progetto originario“.