Notaio: quale ruolo e quale responsabilità per il rogito

Notaio: la funzione del notaio non è soltanto quella accertare la volontà delle parti, di compilare o autenticare l’atto   

La sentenza

Quando ci si rivolge al Notaio ci si affida ad un professionista, pertanto ci si aspetta che egli rediga l’atto, verifichi tutte le condizioni necessarie e si attivi per le successive incombenze.

Anche il Notaio però, può incorrere nella responsabilità contrattuale se omette di svolgere uno degli adempimenti cui è tenuto.

Con la Sentenza n. 10474 del 31/03/2022 la Suprema Corte di Cassazione sez. II civile, si è pronunciata stabilendo che: Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di contratto di compravendita non può limitarsi a sovrintendere alla compilazione dell’atto

Secondo la Corte: Il notaio, incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, ma è tenuto a realizzare tutte le attività, preparatorie e successive, che, allo stato degli atti, garantiscano sia la serietà e la certezza dell’atto giuridico da rogare, sia il raggiungimento del suo scopo tipico e del risultato pratico perseguito dalle parti (come quelle di informazione, di consiglio o di dissuasione dalla stessa stipula dell’atto), tra le quali non rientra il pattuito esonero dal compimento delle visure catastali, in quanto costituente parte integrante del negozio, purché giustificato da concrete esigenze delle parti.

Ne deriva che l’inosservanza di tali doveri, quand’anche non contemplati dalla legge professionale, determina l’insorgere di responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, trovando essi fondamento nella clausola generale di buona fede oggettiva, senza che possa configurarsi il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c..

La Corte ha quindi cassato la sentenza di merito per avere escluso la responsabilità contrattuale del notaio che aveva omesso di informare le parti dell’impossibilità di frazionare il del box parcheggio rispetto alla porzione pertinenziale, vincolo richiamato in precedenti atti notarili oltre che essere previsto dalla Legge n. 112 del 1989.