I dispositivi di protezione per i minori sono enunciati e regolamentati all’interno del Codice della Strada
Dal è obbligatorio installare sui veicoli i dispositivi antiabbandono nel caso in cui transitino minori di eà sino 4 anni. Ma le regole riguardano anche la tenuta dei c.d. seggiolini.
L’art. 172 del codice della strada prevede che tutti i bambini di statura inferiore a 1,50 m debbano essere assicurati al sedile con sistemi di ritenuta per bambini che siano:
- adeguati al loro peso;
- di tipo omologato.
In particolare, l’omologazione è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.5.2014 che, nel recepire la direttiva 2014/37/UE, prescrive che i sistemi di ritenuta per bambini, utilizzati a bordo dei veicoli destinati al trasporto di persone e di cose, devono essere omologati conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). I regolamenti UNECE attualmente in vigore sono il Regolamento 44 nelle sue versioni R44/03 e R44/04, ed il Regolamento 129 nelle sue versioni R129/1 e R129/2.
Il regolamento UNECE 44 e successive revisioni fa riferimento al peso del bambino e, pertanto, chi acquista seggiolini omologati ai sensi di questo regolamento, dovrà basare la scelta in base al peso del bambino, secondo la seguente classificazione in gruppi:
- Gruppo 0 (fino a 10 kg, dalla nascita ai 12 mesi circa);
- Gruppo 0+ (fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa). Normalmente vanno posizionati sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia. Se posizionati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag;
- Gruppo 1 (9-18 kg, dai 9 mesi ai 4 anni circa);
- Gruppo 2 (15-25 kg, da 3 a 6 anni circa);
- Gruppo 3 (22-36 kg, da 5 a 12 anni circa).
I sistemi di ritenuta non integrali, privi di schienale, (c.d. rialzi), omologati ai sensi del R44/04 possono essere utilizzati solo per i bambini di altezza superiore ai 125 cm.