Licenziamento: Chat privata di Facebook su incontri sindacali dei dipendenti non legittima il licenziamento
Il caso
Un dipendente, ai sensi della L.n.92 del 2012 art. 1, comma 47, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società LUXURY GOODS OUTLET srl facente parte della divisione Guccio Gucci spa per avere gravemente offeso l’immagine dell’azienda pubblicando su una chat privata del social network Fecebook, nella quale i lavoratori si scambiavano informazioni sull’incontro sindacale per il rinnovo del contratto integrativo, una immagine raffigurante un coperchio di vasellina cui era sovrapposto un disegno ed il marchio “Gucci”.
Il dipendente licenziato contestava il provvedimento perché caratterizzato dalla mancanza di proporzionalità del licenziamento e per la sua natura ritorsiva.
Secondo il dipendente “era assente un motivo legittimo di licenziamento, come evidente per la banalità del fatto contestato: l’immagine pubblicata recava una vignetta satirica non dissimile alle rappresentazioni quotidianamente diffuse dai mass media ed il disegno aveva ricevuto una diffusione limitata ai dieci colleghi partecipanti alla chat.
L’accesso dall’esterno restava del tutto eventuale e legato ai contatti dei singoli aderenti alla chat; non risultava che la vignetta avesse avuto diffusione ulteriore sul web e che potesse avere qualche interesse per il pubblico degli acquirenti del marchio GUCCI”.
Il giudice del lavoro annullava il licenziamento sotto il profilo della mancanza di proporzionalità.
La sentenza
Della vicenda si è occupata la Suprema Corte di Cassazione, civile sez. lav., stabilendo con sentenza n 2499 del 31/01/2017 l’Illegittimità del licenziamento di dipendente che tramite social network pubblichi chat relative ad incontri sindacali
Secondo la Corte, è da considerarsi illegittimo, in quanto ritorsivo, il licenziamento di un dipendente assunto a tempo indeterminato a seguito di una precedente vertenza giudiziaria, per aver pubblicato su una chat privata di Facebook, nella quale i lavoratori si scambiavano informazioni sull’incontro sindacale per il rinnovo del contratto integrativo, una vignetta satirica raffigurante un coperchio di vasellina cui era sovrapposto un disegno e il marchio Gucci.
Per i giudici, si tratta di libero esercizio del diritto di critica, a ogni modo non integrante una potenziale lesione dell’immagine aziendale per via della diffusione della vignetta limitata ai partecipanti alla chat.