Sospensione pignoramenti COVID: prime pronunce

Primi provvedimenti sull’incostituzionalità dell’ultima proroga della sospensione dei pignoramenti immobiliari causa Covid

Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 14 maggio 2022 n. 431 precisa i limiti della disciplina sulla sospensione causa Covid e “salva” i pignoramenti immobiliari.

La vicenda trae origine da un pignoramento immobiliare su tre immobili, iscritto a ruolo nel periodo transitorio tra il 25 ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020, periodo nel quale veniva prorogato il periodo di sospensione dei pignoramenti per le “prime case”.

In realtà, nel caso di specie, solamente uno dei tre immobili era adibito ad abitazione del debitore, essendo gli altri due immobili locati con contratto regolarmente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, in epoca anteriore al pignoramento.

Il pignoramento era stato notificato in data 26 ottobre 2020, con conseguente applicabilità dell’art. 4 DL 137/2020 (E’ inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

A seguito di ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da parte del debitore, il Giudice dell’Esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva.

Il debitore proponeva atto di citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c.

Il Giudice chiamato a decidere in ordine alle domande formulate in siffatta procedura ha ribaltato la decisione assunta dal Giudice dell’Esecuzione, anche a causa della intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che ha sancito l’ultima proroga del periodo di sospensione dei pignoramenti immobiliari aventi ad oggetto beni immobili adibiti a prima abitazione del debitore.

Il Giudice ha inoltre tratatto il tema dell’inefficacia del pignoramento in ordine a beni non classificabili come prima abitazione del debitore esecutato, giungendo alla conclusione che “la disposizione, formulata in modo assai impreciso, in nessun caso poteva interpretarsi come sanzionante l’inefficacia di pignoramenti ed improcedibilità di esecuzioni relativi (come nella fattispecie) a beni immobili pacificamente non oggetto dell’abitazione principale del debitore, posto che il pignoramento, pur se eseguito con un unico atto, ben può essere inefficace solo parzialmente, con riferimento solo ad alcuni dei beni“.