Pedone investito: automobilista colpevole anche se accecato dal sole?

Quando il sole abbaglia il conducente alla guida, non si può invocare il caso fortuito se si investe un pedone?

E’ fatto obbligo secondo prudenza, al conducente di un’auto, rallentare, fermarsi e attendere che passi la causa che impedisce la visibilità, ad esempio il sole.

Così la Cassazione nella sentenza di conferma della condanna n. 18748/2022, sulla vicenda che doveva statuire la colpevolezza di un automobilista che aveva investito un anziano, che attraversava la strada con movimenti lenti e tali che il conducente poteva ben percepire se avesse rallentato.

Omicidio colposo per investimento di un pedone

Il conducente di un auto investe ed uccide un pedone che attraversava la strada e per tale evento viene ritenuto responsabile dell’omicidio e di omissione di soccorso. In sede di appello, viene condannato alla pena della reclusione, sospesa condizionalmente, di due anni e alla sospensione della patente per 4 anni. Confermate inoltre le statuizioni civili.

Il difensore dell’imputato ricorre alla Corte di Cassazione sollevando tre motivi di doglianza, nei quali però, per quanto riguarda la nostra trattazione, si invoca il caso fortuito.

Il pedone era anziano e con andatura lenta e il sole non è un caso fortuito

La Cassazione rigetta il ricorso in quanto dalle stesse dichiarazioni dell’imputato emerge la sua responsabilità. Lo stesso ha infatti dichiarato di non essere riuscito ad evitare il pedone al centro della carreggiata, “attesa anche la presenza del sole all’altezza del viso.”

Ne consegue che la condotta del pedone, anche se imprudente, non è stata così improvvisa da non poter essere evitata. La velocità, pertanto non poteva considerarsi adeguata anche perché il pedone era anziano e camminava lentamente e in prossimità di incrocio,  sull’asfalto, non sono stati rinvenuti segni di frenata.

L’orientamento consolidato “in caso di omicidio colposo il conducente va esente da responsabilità quando, per motivi estranei al suo obbligo di diligenza, si sia trovato nella impossibilità di avvistare il pedone e di notarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

Inoltre, l’abbagliamento del sole addotto dal conducente, per consolidata giurisprudenza “non integra un caso fortuito e perciò non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione, infatti, il conducente è tenuto a ridurre la velocità e ad interrompere la marcia e ad attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.”