Dichiarazione dei redditi: attenzione a lasciare in bianco un quadro del modello da compilare perché potrebbe costare un processo
La sentenza
Gli errori sulla dichiarazione dei redditi possono avere delle conseguenze importanti.
Ma cosa accade se si dimentica una casella, una sezione o una parte della dichiarazione?
La Corte Suprema di Cassazione si è occupata di in caso in cui un cittadino aveva trascurato di compilare il quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Con sentenza n.5141 del 22/12/2021 la Corte, sezione III penale, ha stabilito che: Non integra il reato di omessa dichiarazione lasciare in bianco un quadro del modello
Secondo la Corte, non può essere sanzionato per il reato di omessa dichiarazione chi ha lasciato in bianco un quadro del modello.
Non è possibile un’interpretazione analogica della norma penale per condotte rigorosamente tipizzate, in violazione del principio di legalità.
Affermando ciò la Cassazione ha proceduto così ad annullare senza rinvio la pronuncia della Corte d’appello che, concordemente con il giudizio di primo grado, aveva affermato la colpevolezza di un imputato per omessa dichiarazione.
La Suprema Corte ha ritenuto che la fattispecie di omessa dichiarazione deve essere riservata solo alle ipotesi più radicali, come l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio.
“la sentenza impugnata è incorsa, nel ritenere integrato il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 a fronte di elementi (segnatamente la mancata compilazione, come detto, di un quadro apposito) che dovevano invece indirizzare a ravvisare nel fatto elementi eventualmente costitutivi, semmai, del reato di cui all’art. 4, in violazione di legge, in tal modo risultando fondata la censura difensiva in ordine alla sostanziale trasformazione del fatto di omessa presentazione, addebitato, in fatto di dichiarazione infedele, ritenuto; ciò che avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale, sia pure già intrattenutasi, su altri e diversi aspetti, su tale figura di reato, a fare applicazione della disciplina dell’art. 521 c.p.p., comma 2. (del resto, nel senso che l’accertamento della diversità del fatto, che comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non coincide con l’accertamento di cui all’art. 533 c.p.p., in quanto solo quest’ultimo giudizio postula il convincimento sulla colpevolezza, essendo prodromico ad una pronuncia di condanna, Sez. 2, n. 27826 del 30/04/2019, Stizanin Milios, Rv. 276984).”