L’imputato ha esposto, sul cruscotto della propria autovettura, una copia del contrassegno medico, difforme in un punto dal documento originale, come se la copia fosse a questo conforme.
La tesi difensiva ha tentato di dimostrare che la contraffazione avrebbe riguardato una mera fotocopia, priva di attestazione di autenticità e, conseguentemente, priva di natura fidefacente.
In tal caso il documento sarebbe stato inidoneo ad essere utilizzato alla stregua di un originale o di una copia autentica così come richiesto, ai fini dell’integrazione dei reati di falso materiale, dalla giurisprudenza di legittimità.
Cassazione penale , Sezioni Unite, sentenza n. 35814 del 2019
Con la sentenza n. 35814 del 28/03/2019, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che: “La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale” .
Le Sezioni Unite hanno delineato i limiti della rilevanza penale della “contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente” compiuta mediante “l’utilizzo di una falsa copia” e, al riguardo, hanno dichiarato di condividere quel filone interpretativo, già presente nella giurisprudenza di legittimità che, nel definire meglio l’ambito di estensione del principio, ha riconosciuto suscettibile di sanzione penale la formazione della copia di un documento quando “sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme“: in tal caso la contraffazione è riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 476 o 477 c.p. “secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente“.
Spiegano al riguardo le Sezioni Unite che: “Entro tale prospettiva, a ben vedere, deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell’atto “originale” rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l’intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall’agente, laddove l’atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda“.
La sentenza della Cassazione penale n. 20223 del 2022
Nel caso affrontato è risultato che l’imputato ha esposto, sul cruscotto della propria autovettura, una copia del contrassegno medico, difforme – in un punto qualificante (quale quello attestante la qualità di medico) – dal documento da cui ha tratto origine (rimasto estraneo alla vicenda), come se la copia fosse a questo conforme.
Ha attribuito a tale atto una capacità decettiva autonoma e rilevante, siccome idoneo a trarre in inganno la pubblica dato che la contraffazione del contrassegno è stata munita di tutti i requisiti necessari a presentarla con l’apparenza dell’atto riprodotto di cui si intendeva dimostrare l’esistenza.
E questo perché, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla richiamata giurisprudenza se la falsificazione cade sulla copia, non è ravvisabile il reato, perché non è previsto; se, invece l’attività decettiva cade sull’originale, nel senso che esso riproduce, con l’apparenza della verità, un atto inesistente, il reato sussiste.