La disciplina del Testo Unico Edilizia consente di acquistare all’asta dei beni abusivi, purchè poi l’aggiudicatario sani l’abuso
La nullità dei trasferimenti immobiliari di immobili abusivi subisce una deroga in casodi acquisto all’asta.
L’art. 46 del Testo Unico Edilizia sancisce la nullià dei trasferimenti di immobili da cui non risultino in atti gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
Al comma 5 del predetto articolo viene però specificato che “le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria“.
L’esperto stimatore nelle procedure esecutive immobiliari deve indicare la sanabilità o meno delle opere riscontrate e tutti i costi da sostenere nel caso in cui occorra presentare la domanda di sanatoria.
In alcuni casi, come ad esempio in presenza di vincoli di natura sismica, l’immobile non può essere sanato nemmeno nel caso di aggiudicazione a seguito di esecuzione immobiliare.
In questo caso ed in tutti i casi analoghi di impossibilità a sanare, l’aggiudicatario ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi con costi detratti dal valore di stima e se l’immobile non è suscettibile di sanatoria, il prezzo deve essere determinato tenendo conto esclusivamente del valore economico dell’uso fino alla demolizione.