Come dichiara l’ordinanza della Cassazione n. 15815/2022, il mancato versamento del mantenimento da parte del padre non può condurre, da solo, a un giudizio di inadeguatezza a suo carico in relazione alla responsabilità genitoriale
Al fine di ottenere l’affidamento esclusivo infatti, bisogna valutare l’adeguatezza del genitore che punta ad essere l’affidatario esclusivo e l’inadeguatezza del genitore che si vuole escludere dalla vita dei figli.
Rigettata la doglianza della ex moglie arrivata fino alla Cassazione
La madre, ritenendo la valutazione sollecitata sul comportamento non adeguato del padre, basato anche in via prevalente sulla mancata puntualità di versamento del mantenimento, era giunta a ricorrere in Cassazione avverso giudizio di Appello che le aveva dato torto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile spiegando che con il primo motivo lamentato, relativo al mancato pagamento dell’assegno, in realtà la ricorrente non chiedeva che tale condotta venga presa in esame al fine di disporre in suo favore l’affidamento esclusivo dei figli, non creando così i presupposti per un contraddittorio sulla questione. Il fatto lamentato, in ogni caso, non è, da solo, idoneo a fondare un giudizio di carenza delle attitudini genitoriali dell’uomo. Boccia anche la seconda doglienza ove faceva riferimento ad una giurisprudenza a suo sostegno che però, non veniva adeguatamente richiamata ed argomentata.
Parimenti inammissibile è infine il terzo motivo. La ragione della decisione della Corte risulta infatti chiara e comprensibile.
Conclusioni della Corte
Si ricorda un importante principio ricalcato dalla norma e dalla giurisprudenza, ossia che la decisione quindi di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una duplice motivazione:
- una in positivo sulla idoneità del genitore affidatario
- una in negativo sulla inidoneità o carenza manifesta del genitore escluso.