Promessa di matrimonio: Cassazione su responsabilità civile, contrattuale, extracontrattuale o risarcitoria
Questione
Decidere all’ultimo momento di non sposarsi più, ha delle conseguenze non indifferenti, sia moralmente che economicamente.
Di una caso di ripensamento si è occupata la Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, che con sentenza n. 9 del 02/01/2012 ha stabilito che: L’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo dalla promessa di matrimonio non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto; sicché il risarcimento dei danni conseguenti all’ingiustificata rottura della promessa di matrimonio va circoscritto alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dal promissario, escludendo, pertanto, il risarcimento dei danni non patrimoniali.
La sentenza
Così argomenta la Corte in sentenza: Va premesso che la rottura della promessa di matrimonio formale e solenne – cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali (come nel caso di specie, ove il ricorrente ha esercitato il recesso solo due giorni prima della data fissata per la celebrazione delle nozze) – non può considerarsi comportamento lecito, come assume il ricorrente, allorché avvenga senza giustificato motivo.
È indubbio che tale comportamento non genera l’obbligazione civile di contrarre il matrimonio, ma il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all’affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerare lecite o giuridicamente irrilevanti.
Poiché, tuttavia, la legge vuole salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto.
Ma neppure si vuole che il danno subito dal promissorio incolpevole rimanga del tutto irrisarcito.
Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un’obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali.