Minori: i parenti possono ricorrere per ottenere il diritto di visita

I nonni e gli zii di un minore possono ricorrere al Tribunale per i Minorenni per vedersi riconosciuto il diritto di visita

I parenti più stretti del minore sono portatori di un interesse a coltivare la relazione instauratasi con quest’ultimo. Ecco le tutele.

La giurisprudenza riconosce ai parenti più stretti del minore il diritto a ricorrere presso il Tribunale per i Minorenni al fine di sollecitare un controllo sull’esercizio della responsabilità genitoriale in capo ai genitori.

Con l’introduzione dell’art. 317 bis c.c. è stato espressamente riconosciuto il diritto dei nonni a vederesi regolamentato in proprio favore un vero e proprio diritto di visita nei confronti dei minori.

Ed infatti è stato previsto che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma“.

I nonni e gli zii posso ricorrere anche per il controllo della responsabilità genitoriale in capo ai genitori, essendo riconosciuta loro la possibilitò di ricorrere solamente ex art. 330 e 336 c.c.

L’art. 330 c.c. espressamente sancisce che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore“.

In tutti questi casi viene riconosciuto un interesse ad agire ai fini della tutela del minore.

L’art. 336 c.c. invece descrive il procedimento da promuovere ed indica il provvedimento da adottare, specificando appunto che, in  tema di responsabilità genitoriale “i provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato“.

Non viene invece riconosciuto ai parenti il diritto di agire ex art. 317 c.c. che disciplina le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.