L’esclusione della volontà di avere figli nel matrimonio canonico può determinarne la nullità: vediamo i segnali che la configurano
La simulazione del consenso, prevista dal can. 1101 (paragrafo 1 e 2) del Codice di Diritto Canonico, esprime giuridicamente una fattispecie tra le più rilevanti nella prassi processuale. In sé porta il concetto di presunzione di corrispondenza tra la volontà interiore ed esteriore circa il consenso espresso il giorno delle nozze. Se invece si simula questa corrispondenza ma in realtà non sussiste allora il matrimonio è nullo. La volontà riguarda l’esclusione di: prole, fedeltà e bene coniugale, oppure e di una proprietà essenziale: unità, indissolubilità e sacra mentalità.
Escludere la prole
L’esclusione della prole comporta la nullità del matrimonio quando una o entrambe le parti, con una volontà positiva, intendono, in cognizione assoluta e senza limiti di tempo, non mettere al mondo figli.
Se la prole si esclude temporaneamente perché per qualsiasi motivo si vuole attendere ad avere figli, il matrimonio è da considerarsi instauratosi validamente.
Qualora, però, tale esclusione sebbene temporanea, sia arbitrariamente e continuativamente il sintomo di una effettiva negazione del diritto dell’altro ad averne, occorrerà indagare se tale esclusione non sia in realtà intesa come intimamente perpetua.
Se, inoltre, l’esclusione della prole è subordinata temporalmente ad esempio al raggiungimento di una certa posizione economica oppure di un certo grado di armonia tra i coniugi anche tali circostanze potrebbero determinare la nullità.
Occorrerà, inoltre, valutare:
- che tipo di cautele anticoncezionalivenivano eventualmente prese;
• per quale motivo si escludeva la prole: ad esempio se i figli vengono sentiti come un ostacolo alla propria libertà o alla propria realizzazione professionale o convinzione che siano un onere che non ci si vuole o può assumere;
• se uno o entrambi i coniugi intendevano il rapporto matrimoniale come esclusiva vita di coppia;
• il motivo per il quale si giungeva alle nozze religiose (qui particolare rilievo assume il processetto matrimoniale;
•Se in caso di gravidanza non voluta, il simulante abbia avuto reazioni di rifiuto;
• se vi siano state, durante il matrimonio, interruzioni di gravidanzae per quale motivo;
• se vi siano state richieste di figli da parte del non simultane; - Infine, se i motivi della fine del matrimonio possono essere ricondotti alle divergenze circa la presenza o meno dei figli nel matrimonio.