Cessione del credito ex art. 58 TUB: onere della prova

Con ordinanza n. 10200/2021 la Corte di Cassazione ha chiarito quali siano i documenti atti a provare l’intervenuta cessione del credito ex art. 58 TUB

Nel caso di cessione del credito ex art. 58 TUB non occorre che la cessionaria produca in giudizio il contratto di cessione, essendo comunque atto tra privati.

Nel corso degli anni si sono avvicendati vari orientamenti giurisprudenziali in ordine all’onere probatrio, incombente sulla cessionaria, circa la legittimazione a richiedere, nei giudizi di esecuzione, crediti bancari derivanti da cessione ex art. 58 TUB.

Alcuni giudici di merito erano orientati per non ritenere raggiunta la prova della cessione del credito con la produzione della sola Gazzetta Ufficiale recante l’estratto del contratto di cessione e la dichiarazione, da parte della banca cedente, della cessione della posizione, a seguito di specifiche contestazioni da parte del debitore.

Taluni hanno inoltre ritenuto non provata la cessione in caso mi mancata produzione dell’annotazione della stessa presso la competente competente Camera di Commercio.

Secondo quest’ultima impostazione, la cessione del credito avrebbe potuto dirsi perfezionata solamente con la relativa annotazione avente pubblcità dichiarativa presso la Camera di Commercio.

Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sopra citata ordinanza, ha operato un radicale mutamento ed una inversione di tendenza, ritenendo raggiunta la prova della cessione del credito mediante la sola produzione della Gazzetta Ufficiale contentente l’estratto della cessione e la produzione della semplice dichirazione da parte della banca cedente.