Ville Vesuviane: sono tutelate come beni culturali a prescindere

Tutte le ville vesuviane anche se non di proprietà dell’Ente per le ville vesuviane, sono da ritenersi vincolate ex lege.

Vediamo come ha argomentato il Consiglio di Stato con la sentenza del 9 maggio 2022 n. 3605 sul punto decidendo su un ricorso riguardante l’installazione di una stazione radio su un’area di interesse storico.

L’Ente per le ville vesuviane

La legge n. 587/1971, “Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII” (art. 1) ha istituito un apposito soggetto pubblico, l’Ente per le ville vesuviane, a cui ha attribuito il compito di provvedere “a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nell’elenco approvato ai sensi del terzo comma dell’articolo 13, in concorso con il rispettivo proprietario o, quando necessario, in sua sostituzione:

a) all’esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, ovvero all’acquisto o alla espropriazione di ville;

b) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, ed alla destinazione delle ville di proprietà dell’ente a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d’arte o ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico;

c) ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville;

d) a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti di istituto” (art. 2).

La normativa prevede che le ville vesuviane incluse nell’apposito elenco approvato dal Ministero, indipendentemente da chi ne sia proprietario, fanno parte, ex lege, del “patrimonio artistico”.

La legge 587 /1971, per identità di finalità e funzioni, si pone come normativa speciale rispetto a quella generale, in tema di tutela dei beni culturali, dettata dalla L. n. 1089/1939 e successivamente dai D.lgs. nn. 490/1999 e 42/2004.

La natura culturale del bene deriva direttamente dalle sue qualità intrinseche accertate dall’apposita commissione con il compito di formulare un apposto elenco delle ville da tutelare da sottoporre all’approvazione del Ministero.

Le ville vesuviane incluse nell’ elenco, nella specie approvato con D.M, 19/10/1976 e pubblicato nella G.U. del 7/1/1977, costituiscono beni culturali ex lege, indipendentemente da chi ne sia il proprietario.  Ai fini dell’applicazione della tutela predisposta dalla normativa generale su detti beni, è irrilevante accertare a chi spetti il diritto dominicale su di esse.

Secondo la giurisprudenza poi, lo stato di abbandono o di degrado del bene non farebbe venire meno l’interesse alla tutela.