Se la ex non lavora a causa di un’invalidità e a causa di ciò non è in grado di mantenersi autonomamente, le spetta l’assegno divorzili
Durante il giudizio per rivedere le condizioni di divorzio il tribunale statuisce la revoca dell’assegno di divorzio che in prima istanza era stato stabilito per l’avente diritto (ex moglie). In sede di gravame viene tuttavia confermato il dispositivo in quanto si evidenzia la nuova costituzione di una famiglia di fatto e di convivenza more uxorio da parte della ricorrente.
situazione economica dell’ex moglie non florida
Nel ricorrere in Cassazione la donna, lamenta da parte della Corte territoriale e in sede di gravame, il mancato accertamento da parte della Corte d’Appello della compatibilità dei fatti nuovi allegati dall’ex marito con la natura del suo rapporto con un altro uomo che per quanto accertato non presenta le caratteristiche dalla famiglia di fatto. Si lamenta inoltre l’omessa considerazione della propria condizione di invalidità e inabilità al lavoro. Sul tema già la SU della Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, a tal proposito, sottolineava la funzione solidaristica dell’assegno divorzile.
La Cassazione ritiene il primo motivo inammissibile e sul tema della convivenza precisa che “può limitarsi a provare l’altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, non essendo onerato anche dal fornire anche la prova (assai complessa da reperire per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al menage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull’esistenza di obblighi di assistenza reciproci.”
Si all’assegno per via della condizione di svantaggio della moglie
Sul tema del diritto solidaristico, invece, ritiene fondato invece il quarto motivo in quanto in effetti la Corte di merito, nel disporre la revoca dell’assegno, ha solo tenuto conto della nuova convivenza, così contravvenendo a quanto sancito dalle SU in merito alla funzione dell’assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale, ma anche perequativa e compensativa, spetta al coniuge che non è in grado motivatamente di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.