Incapacità di contrarre matrimonio valido in Chiesa

L’incapacità di contrarre matrimonio valido per il Codice di Diritto Canonico e quindi per la Chiesa Cattolica è contemplata nel canone 1095

La celebrazione del matrimonio canonico, valido cioè per l’autorità ecclesiastica della Chiesa Cattolica, richiede che il consenso sia posto tra un uomo e una donna giuridicamente abili e secondo la forma prevista dalle norme del Codice di Diritto Canonico.

I motivi di nullità del matrimonio riguardano, pertanto, la mancanza della forma canonica, la presenza di impedimenti dirimenti non dispensati oppure i vizi o difetti del consenso.
Diversa casistica poi, ricoprono matrimoni che possono essere dispensati per “super rato”, così detto rato e non consumato oppure per matrimonio non sacramentale.

Canone 1095 n. 1: la carenza di sufficiente uso della ragione  

Riguarda coloro che siano incapaci di intendere e di volere, ove questa incapacità agisca sulla possibilità di stabilire e costruire relazioni come quella matrimoniale in maniera determinante, ovvero di fatto ostacolando la possibilità di autodeterminazione e donazione in una comunione con l’altro come nella vita matrimoniale, portandone avanti la progettualità che la caratterizza.

Canone 1095 n. 2 : il difetto di discrezione di giudizio

Riguarda coloro che non sono in possesso di una sufficiente maturità o discrezione di giudizio, cioè di una capacità critica o valutativa di discernimento e proporzionalità circa gli obblighi matrimoniali da assolvere propri di questo negozio giuridico. Tale forma deve essere grave, e già esistente al tempo delle nozze. E’ però importante evidenziare che questo tipo di vizio del consenso non si riferisce a soggetti con gravi patologie psichiatriche, ma tuttavia più spesso a soggetti con disturbi della personalità che afferiscono le cause a eventi personali o evolutivi.

Canone 1095 n. 3: cause di natura psichica

Riguarda sempre coloro che se pur dotati di sufficiente uso di ragione e di capacità valutativa in ordine agli obblighi essenziali del matrimonio, non sono in grado di assumerle e di portarli a compimento per cause di natura psichica, intendendo per tali le malattie mentali e deviazioni relazionali/sessuali.