Vediamo se per le lenti a contatto correttive continua ad applicarsi l’aliquota ridotta oppure quella ordinaria in seguito alla definizione diversa che alle medesime è stata data dal Regolamento Europeo
Il titolare di una ditta che “progetta, produce e applica lenti a contatto” e cede le lenti “correttive” direttamente al soggetto finale ha posto all’Agenzia delle Entrate la questione.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Il Regolamento Europeo 2017/745 entrato in vigore il 26 maggio 2021 relativo ai dispositivi medici, ha modificato e aggiornato la classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), con decreto del Ministero della Salute del 10 novembre 2021.
La Società che ha proposto l’interpello evidenzia che le lenti a contatto hanno cambiato definizione.
Pertanto, chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA applicabile alla cessione delle lenti a contatto correttive, in quanto è cambiata la denominazione delle stesse, che hanno perso la definizione di ausili.
La Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate
Con risposta ad interpello n. 264 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ricorda il quadro normativo applicabile al caso sottopostole.
L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202, come convertito ha stabilito che “tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento […]”.
Tale norma è stata successivamente trasfusa nel n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA, in base al quale sono soggette all’aliquota del 4 per cento le cessioni di “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”.
La circolare del Ministero delle Finanze n. 50 del 18 luglio 1990,ha chiarito che le lenti a contatto, le lenti oftalmiche graduate e gli occhiali da vista “[…] essendo destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti, sono da considerare quali ausili e pertanto alle relative cessioni e importazioni torna applicabile l’IVA nella misura del 4 per cento […]”.
Lo stessa circolare ha precisato che le cessioni e importazioni delle sole montature degli occhiali vanno assoggettate all’IVA sulla base dell’aliquota ordinaria, “… in quanto le medesime solo quando sono assemblate con le lenti graduate rappresentano un ausilio nei sensi suesposti” e, dunque, solo le cessioni dei prodotti finiti rappresentati dagli occhiali da vista, realizzati mediante l’assemblaggio della montatura e delle lenti oftalmiche graduate, per quanto esposto in precedenza, sono soggetti all’aliquota ridotta del 4 per cento.
Ai fini del corretto inquadramento merceologico del prodotto in questione, è stato acquisito anche il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Con riferimento all’aliquota IVA applicabile, l’agenzia ritiene che la modifica della normativa di settore non faccia comunque venir meno la validità di quanto affermato nella richiamata circolare n. 50 del 1990.
La circolare in questione ha ritenuto che le lenti a contatto, le lenti oftalmiche graduate e gli occhiali da vista “sono da considerare quali ausili” in quanto “destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti“.
Ritiene, pertanto, che a tutte le lenti a contatto correttive, in quanto destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti, deve comunque ritenersi applicabile la medesima aliquota del 4 per cento.