Bocciatura: la famiglia può conoscere l’andamento scolastico controllando il registro elettronico
La Questione e il Caso
A nessun genitore piace vedere il proprio figlio ripetere l’anno per una bocciatura, pertanto, laddove la scuola metta a disposizione tutti gli strumenti di controllo, sono proprio i genitori a dover vigilare sull’andamento scolastico del proprio figlio
A conferma di ciò, si è pronunciato il T.A.R. di Latina, (Lazio) sez. I, con sentenza n. 10 del 17/01/2022 stabilendo che: È Legittima la bocciatura dello studente con numerose insufficienze: l’informazione alla famiglia sull’andamento scolastico era ricavabile dal registro elettronico
In particolare, il Tribunale ha ritenuto non pertinenti le osservazioni sullo stato di salute dell’alunna e sulle preoccupazioni per lo stesso, che comunque non aveva impedito la partecipazione per la maggior parte dell’anno alle lezioni, tenute anche in “DAD”.
Secondo il Tar infatti, L’informazione alle famiglie, certamente non presente con costanza e iniziativa da parte dell’Istituto, pur in periodo straordinario di ‘”emergenza Covid”, era stata assicurata dal Registro elettronico e comunque, sia pure in maniera informale, risultavano comunicazioni via “whatsapp” in cui la ragazza era stata stimolata all’applicazione e allo studio.
La sentenza
Così argomenta il TAR: La sussistenza di numerose insufficienze costituisce un elemento idoneo a giustificare la non ammissione alla classe successiva, anche a prescindere dallo specifico tenore e contenuto delle disposizioni di riferimento, fermo restando che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazioni – tra cui quelle scolastiche – è consentito solo qualora emerga un’irragionevolezza o un’illogicità del provvedimento; l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento ‘punitivo’ – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo