Il legittimo impedimento dell’avvocato deve essere comunicato subito al Giudice a pena del rigetto dell’impedimento
La sentenza n. 14288/2022, ritiene manifestamente infondato il motivo con cui l’avvocato ricorre in Cassazione per presentare la doglianza in merito alla mancata concessione del rinvio di udienza richiesto per contestuale impegno professionale.
La Cassazione, confermando quanto deciso dalla Corte territoriale, non ammette che un avvocato, a conoscenza del contestuale impegno professionale in udienza da diverso tempo, si riduca a comunicarlo all’ultimo minuto, tanto più se le ragioni per cui non poteva nominare un sostituto per uno delle due nomine non erano adeguate.
Gli Ermellini si esprimono a riguardo chiarendo che “l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto C.p.p, a condizione che il difensore:
- a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato;
d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 C.p.p sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio”.
Nel caso in trattazione il legale ha comunicato l’impegno professionale sovrapposto solo il 2 novembre 2020, anche se ne era a conoscenza dal 13 maggio 2020 e senza che vi fosse una giustificazione adeguata sull’impossibilità di nominare sostituto.