Omonimia: la notifica è nulla e l’omonimia dell’avvocato non costituisce una giustificazione per l’errore verificatosi
Questione
Può accadere che nel notificare degli atti processuali ad un avvocato, magari presi dalla fretta, si cerchi sull’albo il nominativo, si visualizzi la posta certificata per procedere.
Inviare gli atti all’avvocato omonimo non può però costituire una giustificazione e si rischia la nullità della notifica, soprattutto se l’indirizzo dello studio è diverso.
La svista non riguarda solo gli avvocati, ma può riguardare anche la Procura.
Di ciò si è occupata la Suprema Corte di Cassazione, che si è occupata di una notifica all’omonimo da parte della Procura.
La sentenza
La Suprema Corte di Cassazione, sez. I penale, ha stabilito con sentenza n.12780 del 24/02/2021, la nullità della notifica alla PEC dell’avvocato omonimo del difensore di fiducia
Secondo la Corte, l‘omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p, comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, quando di esso é obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma 3 lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo” (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).
L Corte ha quindi accolto le doglianze di un condannato che chiedeva l’ammissione dell’affidamento in prova al servizio sociale, il cui difensore non aveva ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza, sebbene designato in precedenza e destinatario della notificazione del precedente provvedimento.
In effetti, l’atto era stato inoltrato a mezzo posta elettronica ad altro legale omonimo, avente però studio in indirizzo diverso. Per la Corte non vi sono dubbi: la trattazione del procedimento in assenza del difensore ha pregiudicato l’effettività dell’esercizio del diritto di difesa da parte del legale prescelto dal condannato. Ciò basta per ritenere la nullità assoluta degli atti processuali e dell’ordinanza impugnata.