Come tutelarsi dall’acquisto direttamente dal costruttore

Il compratore gode di apia tutela nel caso di acquisto di un immobile in costruzione venduto dal costrutttore e non ancora ultimato

lLa egge entrata in vigore il 16 marzo del 2019, che ha subito rilevanti modifiche con l’emanazione del d. lgs. 14/2019 e del “Codice della crisi d’impresa, ha introdotto la TAIC (Tutela per l’Acquirente di Immobili da Costruire).

L’impresa costruttrice che vuole vendere immobili non ancora ultimat ha l’obbligo di consegnare al compratore una fideiussione che garantisca il rimborso degli acconti e di tutte le spese versate o già compiute.

Inoltre, il decreto prevede anche il rilascio di una polizza assicurativa decennale postuma, al fine di tutelare l’acquirente da possibili difetti di costruzione e danni materiali, parziali o totali, nell’immobile.

L’aquirente deve nessariamente essere una persona fisica od un socio di cooperativa e la disciplina opera qualora il permesso di costuire sia stato richiesto in epoca successiva al 16 marzo 2019.

Cambia anche la forma del preliminare: il contratto preliminare, per essere valido, deve rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e deve essere registrato e trascritto sull’immobile che si andrà ad acquistare.

Oltre alla corretta indicazione del rilascio della fideiussione e all’attestazione della sua conformità al modello ministeriale, il preliminare deve contenere:

  • l’intera descrizione dell’immobile da costruire (con indicazione dei suoi confini) e delle pertinenze;
  • l’indicazione dell’esistenza di eventuali atti d’obbligo, ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli;
  • il prezzo pattuito tra acquirente e costruttore per l’esecuzione dei lavori, il termine stabilito e le modalità di pagamento scelte;
  • l’indicazione dell’esistenza delle imprese appaltatrici;
  • gli estremi del permesso utilizzato per procedere alla costruzione;
  • il capitolato con le caratteristiche dei materiali e gli elaborati relativi al progetto di base.