Responsabilità del magistrato: quando una parte subisce un danno a causa di un provvedimento giudiziario si può chiedere il risarcimento
La sentenza
Con sentenza n.4662 del 22/02/2021, la Suprema Corte di Cassazione, sez. III civile ha affrontato un caso di responsabilità del magistrato valutando il “comportamento colposo di un soggetto idoneo a cagionare un danno e incidenza della condotta dolosa di altro soggetto come fonte idonea ad interrompere il nesso causale”.
Secondo la Corte, il magistrato è responsabile per i danni subìti dall’impresa se avalla un decreto ingiuntivo provvisorio, in assenza di sufficienti presupposti.
Per escludere la colpa della toga non basta che il via libera all’esecuzione provvisoria del decreto sia stata subordinata al deposito di una cauzione, che si rivela non valida a causa del comportamento scorretto del creditore.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso di un’impresa contro la presidenza del Consiglio dei ministri, teso a ottenere il risarcimento per la responsabilità dei magistrati.
Il pregiudizio non era stato riconosciuto dai giudici di merito, ma è stato poi affermato dalla Suprema corte che, ai fini del nesso causale, valorizza il principio del «più probabile che non», chiarendo che il pregiudizio non si sarebbe prodotto senza l’errore, commesso a monte dalle toghe, che avevano dato il via libera a un provvedimento illegittimo.
In questo contesto infatti, Secondo la Corte, il dolo del creditore può incidere sull’entità del risarcimento, ma non è sufficiente per escludere la responsabilità dei magistrati.
In sostanza, «in caso di comportamento colposo di un soggetto, idoneo a cagionare un danno, la condotta dolosa di un altro soggetto, che non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, non è idonea a interrompere il nesso causale con l’evento dannoso, ma potrà al più, assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze dannose risarcibili».