Dopo la Presidenziale di separazione si può precettare il mantenimento?

Ordinanza presidenziale e decorso del mantenimento: chiarosce la Cassazione che le somme possono essere subito precettate

L’ordinanza presidenziale che viene emessa dal Presidente nel procedimento di separazione tra coniugi può dar luogo al diritto di agire forzosamente per il recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento: così la Cassazione ha ribadito nell’ordinanza n. 14281/2022

divorzio

La vicenda processuale

Un uomo, ex coniuge, si oppone al precetto che gli è stato notificato dalla moglie in virtù di quanto sancito dal decreto presidenziale nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tuttavia veniva rigettata dal Giudice di pace ed anche dal Tribunale ordinario l’opposizione proposta.

basta l’ordinanza presidenziale per il recupero forzoso delle somme

L’ex marito pertanto ricorre quindi in Cassazione lamentando che il giudice del gravame avrebbe fatto confusione circa la date di decorrenza del diritto all’assegno. Secondo l’uomo, l’assegno per il mantenimento è dovuto, non dalla domanda di separazione, ma da una data successiva, pretendendo inoltre che sia dichiarato che l’ordinanza presidenziale non possa costituire un valido titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione forzata.

L’ordinanza è titolo esecutivo

La Cassazione, rigetta il ricorso ed inoltre sottolinea che l’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato della Cassazione, prevede che “L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell”‘an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull’esigenza di determinare il “quantum” dell’assegno alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione.”

Sul punto chiarisce anche che “la situazione dei coniugi separandi e quella dei genitori non coniugati, con riferimento ai quali l’obbligo di mantenimento del figlio decorre dal momento dalla effettiva cessazione della coabitazione dei genitori, in quanto solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica.”