Contratti derivati sottoscritti in banca: cosa c’è da sapere

Nel caso in cui la Banca propogna la sottoscrizione di contratti derivati, è necessaria la forma scritta solamente per il contratto quadro

I contratti derivati sono delle forme di investimento bancarie il cui valore “deriva” da altro contratto. Sono strumenti finanziari che la banca propone in associazione ad altre operazioni.

I derivati sono classificati come “contratti aleatori” ossia contratti per i quali non è sicura la controprestazione e sono strumenti altamente complessi, di natura anglosassone, che hanno trovato rilievo nel nostro ordinamento sin dai primi anni 2000.

Poichè si tratta di investimenti che possono postulare il rischio di perdita del denaro, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha elaborato dei criteri ai quali la banca necessarimente deve attenersi al fine di tutelare l’investitore, pena la nullità del contratto.

Il contratto quadro che regola l’operazione deve necessariamente rivestire la forma scritta secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23489 del 26 agosto 2021.

Inoltre, secondo quanto previsto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, occorre che nel contratto quadro siano definiti e conosciuti, ex ante e con certezza, gli “scenari probabilistici”, il valore del contratto e gli eventuali costi occulti (sentenza n. 8770/2020)

Quest ultimi sono tutti elementi che incidono sull’alea che assume la parte contrattuale, indipendentemente dalla finalità di copertura o speculativa che intendono perseguire le parti.

Da ultimo, occorre che nel contratto siano definiti e conosciuti, ex ante e con certezza, gli “scenari probabilistici”, il valore del contratto (c.d. Mark to Market) e gli eventuali costi occulti, in quanto tutti elementi che incidono sull’alea che assume la parte contrattuale, indipendentemente dalla finalità di copertura o speculativa che intendono perseguire le parti.