In caso di figli minori può accadere che per alcuni atti di straordinaria amministrazione del fondo sia necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare
Il fondo patrimoniale crea un vincolo ai beni immobili e mobili registrati che entrano a far parte del fondo e siano utilizzati per soddisfare le necessità della famiglia.
In caso di figli minori, non è possibile effettuare operazioni di straordinaria amministrazione (ad esempio la vendita di un immobile o l’iscrizione di una ipoteca) senza aver ottenuto l’autorizzazione del giudice tutelare.
L’autorizzazione è necessaria poichè il giudice tutelare è chiamato a verificare la sussistenza o meno degli interessi dei figli minori.
Ad esempio, sarà possibile stipulare un mutuo su un immobile sottoposto a fondo, con iscrizione ipotecaria, qualora la somma destinata a mutuo venga impiegata per la ristrutturazione dell’immobile ove anche il minore dimora.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione si è occupata della legittimità o meno dell’introduzione di una clausola che deroga alla richiesta di autorizzazione da parte del giudice tutelare nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione in presenza di minori.
Secondo quanto statuito dalla sentenza n. 22069/2019 della Corte di Cassazione è legittima la clausola che esclude il ricorso al giudice tutelare riscontrando la circostanza secondo la quale sia la legge stessa che espressamente consente di derogare all’autorizzazione giudiziale.