Arma impropria: anche un oggetto di uso comune come l’ombrello può determinare l’applicazione dell’aggravante
Questione
Capita spesso di sentire di liti tra automobilisti per un parcheggio o per una manovra scorretta.
Quando si perde la pazienza si può eccedere nel linguaggio e pronunciare parole offensive.
Ma in una lite si può anche perdere il controllo ed arrivare alle mani, o comunque ad uno scontro violento in cui oggetti di uso comune vengono usati come armi.
È quanto accaduto a due automobilisti, la cui vicenda è giunta in Cassazione.
La sentenza
Con sentenza n.32525 del 19/10/2020, la Suprema Corte di Cassazione, sez. V, penale, ha stabilito che: Anche un ombrello può essere qualificato come arma impropria.
Per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma
La vicenda oggetto di sentenza riguarda la fattispecie in tema di lesioni personali aggravate.
Tra i due automobilisti sarebbe nato un alterco per motivi inerenti alla circolazione stradale, nel corso del quale uno ha minacciato l’altro avvalendosi a tal fine di un ombrello, mentre l’altro ha utilizzato il proprio ombrello per colpire al volto il primo, cagionandogli lesioni personali
Precisa la Corte: In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa ed un ombrello, trattandosi di armi improprie, ai sensi della L n. 110 del 1975 art. 4 comma 2, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona (Sez. 5, n. 27768 del 15/04/2010, Casco, Rv. 247888).