Il figlio maggiorenne disabile ha diritto ad essere mantenuto anche se maggiorenne e se reperisce un impiego
Il figlio disabile, in caso di separazione, divorzio o rottura di una relazione di fatto, gode di una tutela rafforzata se l’handicap è grave
Nel determinare l’eventuale mantenimento del figlio disabile, il giudice deve innanzitutto valutare la patologia dello stesso e verificare se la patologia incida o meno sulla sua capacità di intendere e di volere.
Questo perchè il figlio maggiorenne potrebbe beneficiare dell’assegno di mantenimento mediante corresponsione diretta, nel caso in cui la patologia non incida sulla capacità oppure consenta di poter comunque gestire in autonomia la somma stabilita dal giudice.
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 13109 del 16 maggio 2019, si è nuovamente occupata in materia di obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni portatori di handicap, indicando un criterio interessante per l’applicazione delle norme in materia.
Secondo quanto stabilito dal sopra citato provvedimento, anche se un figlio disabile trova lavoro mantiene comunque il diritto a percepire il mantenimento da parte dei genitori.
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, infatti, l’assegno deve continuare ad essere erogato perché se si è in presenza di una determinata patologia i genitori hanno il dovere di farsene carico, come imposto dagli obblighi familiari preisti dal nostro ordinamento.
L’obbligo del mantenimento permane anche nel caso in cui il figlio reperisca una occupazione o benefici di prestazioni assistenziali da parte dell’INPS (assegno di invalidità e/o di accompagno).
La giurisprudenza più recente
Successivamente alla pronuncia del 2019, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione del mantenimento del figlio disabile, delimitando l’ambito di applicazione dell’obbligo di corresponsione delle somme in caso di separazione o divorzio.
Ed invero, per la Corte di Cassazione, come chiarito nell’ordinanza n. 21819/2021 se un figlio maggiorenne è un portatore di handicap questo non gli dà il diritto automatico al mantenimento da parte dei genitori.
L’handicap deve essere infatti grave, secondo quanto dispone l’art. 337 septies c.c perché la sua condizione sia equiparabile a quella del figlio minore di età.