Avvocato: la firma sul mandato può essere autenticata in altro momento

L’avvocato che autentica una firma in calce al mandato che non è stata messa sotto i suoi occhi non commette reato

Il caso viene a configurarsi intorno al conferimento di un mandato ad un avvocato, al quale viene contestata l’autentica della firma del cliente, in quanto lo stesso assistito sosterrebbe  che la firma in calce al mandato, non sarebbe stata rilasciata in presenza del difensore e che pertanto questi, avrebbe compiuto un falso autenticandola. In sede di impugnazione il giudice conferma solo ai fini civili la condanna dell’avvocato per il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità contemplato dall’art 481 c.p. Nessuna considerazione del il reato è caduto in prescrizione.

L’avvocato ricorre in Cassazione

L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione presentando le proprie doglianze come di seguito:

  • Con la prima fa presente che è compito del difensore solo certificare l’autografia della firma che viene apposta in calce al mandato, non che la stessa venga apposta in sua presenza, tale specifica escluderebbe il dolo del reato che gli è stato contestato.
  • La seconda doglianza lamenta ‘assenza di rilievo dato ai motivi addotti in appello, dopo la rilevata prescrizione del reato.

La decisione: la firma autenticata non deve essere emessa alla presenza del legale

La Cassazione annulla la sentenza (sentenza 16214/22), rinviando al giudice d’Appello in quanto il ricorso è fondato fatta eccezione per il secondo motivo presentato in quanto la Corte ha esaminato i motivi dell’appello.

Fondato invece il primo, in quanto avvocato deve infatti solo certificare l’autenticità della firma, ma nulla postula non che firma venga apposta in sua presenza. Si precisa che la prassi dell’autentica differita non è illegale laddove il legale sia certo dell’identità del cliente che sottoscrive in calce il mandato. La Corte di Appello invece aveva sul punto effettuato una interpretazione non adeguatamente motivata alla condanna: ha ritenuto che l’imputato non potesse avere tale certezza dell’identità, senza spiegare nel dettaglio le ragioni per le quali lo stesso non potesse. Resta sicuramente fuori un’ipotesi di dolo sotto il profilo penale.