Novità sulla condotta colposa che incide negativamente sul tempo della guarigione da una malattia, può essere penalmente perseguibile
E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione n. 8163/2022, in merito ad una vicenda che coinvolge un medico oncologo e una paziente affetta da carcinoma mammario.
La vicenda processuale
In merito a quanto stabilito nel primo grado, la Corte d’Appello stabilisce che l’oncologo, che ha seguito il percorso di cura per un carcinoma mammario di una donna, sia ritenuto responsabile di lesioni colpose gravi ai danni di una donna, per l’esecuzione due interventi al seno eseguiti in maniera che ha danneggiato la paziente, rideterminando tuttavia la pena decisa in primo grado, convertendola in pecuniaria. Nell’operato veniva ravvisata negligenza, imprudenza e imperizia e omissione delle linee guida poiché il medico aveva deciso di non procedere con l’asportazione dei linfonodi maligni, decisione che aveva provocato un generale aggravamento del quadro clinico della paziente. Proprio a causa di ciò la paziente aveva subito un altro intervento che tuttavia le aveva provocato gravi lesioni.
In Cassazione
Il medico appresa la decisione della Corte d’Appello decide di ricorrere in Cassazione.
La doglianza principale verteva sul motivo che la Corte avrebbe errato nell’eseguire la verifica del nesso di causa tra le omissioni che sono state oggetto di contestazione e l’evento. La Cassazione però, rigetta il ricorso.
Gli Ermellini si esprimono come segue in merito al reato di lesioni addebitato al medico in conseguenza della grave condotta colposa. Precisano infatti che “ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce e se un aggravamento della lesione e della perturbazione funzionale, assume rilievo penale ove generi una dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione della stabilizzazione dello stato di salute.” .