Cremazione: attenzione a prendere decisioni sulle esequie del familiare senza considerare le sue ultime volontà
Questione
Il TAR di Milano ha affrontato la vicenda di un figlio che ha contestato la cremazione della salma del padre.
Con la sentenza n.5641 del 26/11/2008 il T.A.R. Milano (Lombardia) sez. I. ha stabilito che: È illegittimo il provvedimento che autorizza la cremazione di una salma, su richiesta di un parente del de cuius, senza che fosse stata per nulla considerata la volontà espressa in vita dal defunto.
La Sentenza
Questo il testo della sentenza: Con il presente gravame il ricorrente, figlio del defunto Edoardo M. B., impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il comune di Varese, su istanza della vedova B. S., ha anticipato la volontà di rilasciare l’autorizzazione alla cremazione e conservazione in urna cineraria della salma del sig. E. M. B., in assenza di prova testamentaria del defunto dalla quale emerga diversa volontà.
[…] Si è costituita in giudizio la vedova del de cuius, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
La sorella del ricorrente e figlia del de cuius ha proposto atto di intervento ad adiuvandum.
All’esito della camera di consiglio del 27 giugno 2007 è stata emessa l’ordinanza istruttoria n. 1003/07, con la quale è stata anche concessa la misura cautelare richiesta della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
[…] Il collegio ritiene che il gravame sia fondato.
L’art. 3 della legge n. 130/2001 – recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri – alla lettera b) così dispone:
“l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile …”.
In base a tali disposizioni normative, l’amministrazione comunale di Varese, su sollecitazione della vedova del defunto ed in contrasto con la volontà dei figli dello stesso, ha ritenuto di emettere il provvedimento impugnato, con il quale si è determinata nel senso di autorizzare la cremazione della salma e di affidarne le ceneri alla vedova succitata, salva la produzione di disposizioni testamentarie del defunto dalle quali emergesse una diversa volontà dello stesso.
Il collegio ritiene, in proposito, fondate le doglianze dedotte dal ricorrente e dall’interveniente ad adiuvandum, che hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato asserendo che il comune avrebbe omesso di considerare la volontà espressa dal defunto nel corso dell’intera sua esistenza, improntata ai canoni della religione cattolica. Il sig. E. M. B. avrebbe, infatti, più volte espresso in vita la volontà di essere sepolto nella cappella di famiglia con rito cattolico.
In particolare, dunque, nella vigenza delle succitate disposizioni normative, merita accoglimento, a parere del collegio, il difetto di istruttoria rilevato dagli istanti, atteso che l’amministrazione comunale non si sarebbe dovuta limitare a permettere la produzione da parte degli interessati di un’eventuale disposizione testamentaria del defunto contraria alla cremazione della propria salma, ma avrebbe dovuto effettuare rigorosi e scrupolosi accertamenti, anche eventualmente mediante l’assunzione di dichiarazioni di persone vicine al defunto – assunzioni testimoniali non ammissibili, invece, in questa sede di giudizio amministrativo di legittimità – dai quali desumere l’effettiva volontà dello stesso.