Pascolo abusivo: attenzione ad introdurre o abbandonare gli animali nel fondo altrui perché costituisce reato
L’articolo 636 del codice penale
In tema di Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo dispone l’articolo 636 del codice penale: Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103.
Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Non è richiesto come presupposto del reato che il soggetto agente sia proprietario degli animali, essendo sufficiente abbia la semplice custodia degli animali.
La sentenza
La Suprema Corte di Cassazione, sez. II penale, ha stabilito con sentenza n.37093 del 17/09/2021 che “Il reato di pascolo abusivo sussiste anche se l’abbandono degli animali in libertà li porta per istinto nel fondo altrui”
Così argomenta la Corte: Il delitto di cui all’art. 636 c.p. può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche, come nel caso di specie, con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto, essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale. (Cass. Sez.2 sent. N. 52200 del 14.10.2016 dep. 07.12.2016 Rv. 268645).