Debiti dei genitori: ne rispondono sempre i figli?

Cosa accade se ho un genitore con debiti? Ne devrò rispondere io nel caso lui non riesca ad adempiere al debito?

Il caso non si concretizza in costanza di vita del genitore stesso. Fin quando il genitore è in vita infatti, i figli non hanno alcun obbligo di pagamento.

Restano fuori però due ipotesi:

  • la prima è quella del coniuge in comunione dei beni, sul quale i creditori possono azionare il pignoramento dei beni della comunione, anche se acquistati con il denaro dell’altro coniuge. Tuttavia, il ricavato dall’eventuale vendita all’asta dovrà essere restituito, per il 50%, al coniuge non debitore.
  • La seconda è quella del genitore convivente con il figlio: in questo caso qualora il creditore decidesse di eseguire un pignoramento dei beni mobili, inviando l’ufficiale giudiziario a casa del debitore, per legge tutti i beni presenti nell’appartamento si presumono, fino a prova contraria, di proprietà di quest’ultimo. Dunque, il figlio che abbia acquistato degli oggetti ivi contenuti, ma che al contempo non abbia conservato le relative fatture che dimostrino di aver pagato personalmente il relativo prezzo, si vedrà espropriare i beni contenuti.

Quando un figlio risponde dei debiti del genitore in vita?

C’è inoltre da considerare il caso in cui il figlio fa da garante (ossia firma una “fideiussione” in favore del padre).

In caso di morte

Tuttavia alla sua morte, il figlio superstite corre il rischio qualora lo stesso accettasse l’eredità, anche se occorre precisare che non tutte le obbligazioni si trasmettono agli eredi. Chi sarà allora il designato a saldare i debiti del genitore insolvente o che non aveva la possibilità e capacità economica per provvedere al debito? Come fare per non subire alcuna conseguenza “ereditata”?

Rinunciare all’eredità

Quando muore una persona si apre la sua successione. I suoi averi e i suoi debiti ricadono su chi accetta l’eredità, con la quale si concretizza il trasferimento integrale dei beni e delle passività del defunto in capo agli eredi.

Alcuni elementi

L’accettazione deve intervenire entro 10 anni dal decesso, salvo che l’erede sia in possesso dei beni del de cuius in tal caso dovrà entro 3 mesi dal decesso, fare l’inventario e nei successivi 40 giorni deve comunicare se intende rinunciare all’eredità, altrimenti si considera erede a tutti gli effetti. Prima che sia avvenuta l’accettazione dell’eredità, i creditori non possono mai agire contro gli eredi presunti, ma possono presentare una “actio interrogatoria”. Infine l’accettazione dell’eredità non deve essere per forza espressa, potendo anche essere desunta da comportamenti taciti, come ad esempio la vendita o l’utilizzo di alcuni beni del defunto.

Debiti non trasferibili

Alcune delle obbligazioni del defunto non si trasferiscono mai agli eredi. Ad esempio:

  • sanzioni amministrative;
  • sanzioni penali;
  • sanzioni tributarie;
  • debiti di gioco;
  • mantenimento mensile;
  • debiti ormai caduti in prescrizione;
  • obbligazioni personali, basate cioè sulle qualità e caratteristiche personali del debitore.