Le conciliazioni in sede sindacale sono impugnabili dal lavoratore nel caso in cui non siano previste dai CCNL di categoria
Non tutte le conciliazioni sindacali sono inoppugnabili ex art. 412 ter c.p.c. in quanto carenti di alcuni presupposti previsti dai CCNL di riferimento.
Come noto, la conciliazione stragiudiziale tra datore di lavoro e lavoratore può oggi svolgersi,
facoltativamente, in sede amministrativa dinanzi alla commissione di conciliazione della DTL ai sensi dell’art. 410 c.p.c. sostituito dalla L. 183/2010, ovvero in sede sindacale, ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., oltre che dinanzi alle commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del DLGS 276/03.
Ai sensi dell’art. 412 ter “la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono
essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
L’art. 2113 ultimo comma c.c. stabilisce poi che “le disposizioni del presente articolo non si
applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”.
La ratio dell’art. 412 ter c.p.c. è quella di assicurare, anche attraverso l’individuazione della sede e delle modalità procedurali, la pienezza di tutela del lavoratore in considerazione dell’incidenza che ha la conciliazione sindacale sui suoi diritti inderogabili e dell’inoppugnabilità della stessa.
La norma codicistica dunque attribuisce valenza di conciliazioni in sede sindacale solo a quelle conciliazioni che avvengono con le modalità procedurali previste dai contratti collettivi e in particolare da quelli sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, negoziazione collettiva intesa come punto di ponderata convergenza e composizione dei contrapposti interessi delle parti.
Pertanto, il regime di inoppugnabilità concerne le sole conciliazioni sindacali espletate nelle sedi protette di cui all’ultimo comma dell’art., 2113 c.c., che richiama espressamente l’art. 412 ter e dunque le sole conciliazioni sindacali che avvengano presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.