Fermo amministrativo: che cos’è e come difendersi

Il fermo amministrativo è disposto generalmente dall’ Agente della riscossione nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente dopo la notifica della cartella di pagamento.

Possono essere oggetto di fermo amministrativo tutti i beni mobili iscritti nei pubblici registri, come ad esempio veicoli, imbarcazioni ed a disporre tale misure attraverso l’iscrizione nel pubblico registro presso cui il bene è registrato è l’agente della Riscossione.

Il fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è disciplinato dall’art. 86 del d.P.R. 602/1973, che al comma 2 prevede:

“…..La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione…”

Una volta apposto il fermo amministrativo la disponibilità del bene è limitata in quanto gli atti di disposizione ad esso relativi sono inefficaci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Sono previste altresì sanzioni amministrative per chi utilizza il bene nonostante il fermo.

L’Agente della riscossione può disporre la misura del fermo decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella al contribuente ovvero dopo il decorso di 30 giorni dal termine ultimo per l’adempimento nel caso di avviso di accertamento esecutivo affidato all’agente della riscossione.

Come si impugna il fermo

E’ atto autonomamente impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali competenti per territorio nel caso si tratti di crediti di natura tributaria.

Nel caso i crediti non abbiano natura tributaria è competente il giudice ordinario sulla base della competenza per materia e valore