La Corte di Cassazione ha recentemente statuito la possibilità di adottare il figlio minorenne del coniuge anche in presenza di rapporti continuativi con il padre biologico
Con sentenza n. 10989/2022 la Corte di Cassazione ammette espressamente la possibilità di adottare il figlio del coniuge, minorenne, anche nel caso in quest’ultimo conservi rapporti con il proprio padre biologico.
La vicenda trae spunto da un ricorso incardinato dal coniuge di una madre di figlia minorenne, il quale si era visto rigettare, nei precedenti gradi di giudizio, la propria domanda tesa all’adozione della piccola ex art. 44 comma 1, lettera b) della legge 184/1983 (adozioni in casi speciali).
La motivazione addotta dal Tribunale per i Minorenni e dalla Corte d’Appello concerneva essenzialmente la carenza dell’interesse della minore all’adozione, in quanto la stessa conservava comunque un bel rapporto con il proprio padre biologico, anche se quest’ultimo non era in grado di provvedere al mantenimento della bimba.
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato con nettezza la decisione assunta nei due precedenti gradi di giudizio, reputando sussistente l’interesse della minore all’adozione, anche in vrtù del particolare rapporto instauratosi con il nuovo marito della madre.
La decisione della Corte di Cassazione
In particolare, ha osservato la Corte, l’adozione in casi speciali non postula una netta rescissione con i geniori biologici, i quali conservano sempre il diritto a frequentare e continuare ad intraprendere una relazione con i propri figli.
Sussuste però l’interesse dei minori in tutti quei casi in cui il legame instauratorsi con il nuovo genitore possa attribuire un qualcosa in più al proprio percorso di vita.
La Prima Sezione Civile, dunque, in tema di adozione in casi particolari, ha affermato che non costituisce ostacolo all’adozione del minore, ex art. 44, comma 1, lett. b), della l. n. 184 del 1983, da parte del coniuge di uno dei genitori con lui convivente, la circostanza che il minore mantenga comunque rapporti con l’altro genitore, impossibilitato a far fronte al mantenimento, poiché, anzi, in questi casi, l’adozione realizza appieno l’interesse del fanciullo, che è perfettamente inserito nel nuovo ambiente familiare e vede riconosciuti i legami parentali con la famiglia dell’adottante, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, in conformità alle ragioni di cui alla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 55 della l. n. 184 del 1983, nella parte in cui ha escluso, nell’adozione in casi particolari, ogni rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.