Gli immobili di lusso sono esclusi dall’agevolazione “prima casa”, ma vediamo che succede se l’Ufficio ritiene successivamente all’acquisto l’immobile di lusso, revocando i benefici.
La normativa non prevede le agevolazioni prima casa per chi acquista un’abitazione di lusso appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e storico).
L’ordinanza della Cassazione del 21 aprile 2022 n. 12811
Con avviso di accertamento notificato l’Ufficio ha revocato le agevolazioni c.d. “prima casa” relative all’ immobile oggetto del ricorso presentato in quanto l’Ufficio ha ritenuto la superficie rilevante a tali fini maggiore di 240 mq.
In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte prima, art. 1, comma 3, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6.
In forza di tale decreto ministeriale è irrilevante il requisito dell’abitabilità ” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell’utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.
Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove possano computarsi nella superficie “utile” i vani posti al piano seminterrato e il piano sottotetto-soffitta e un vano deposito di un immobile (in quel caso non abitabili perché non conformi ai parametri previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso.
Altra sentenza della Cassazione ( Cass. n. 8148/2021) ha ritenuto che
“Ai fini dell’imposta di registro è corretto identificare gli immobili non di lusso non esclusivamente in base al classamento catastale degli stessi, ma anche rifacendosi ad alcuni parametri previsti dal DM 2 agosto 1969. Nel caso di specie, infatti, è stato considerato “abitazione di lusso” l’immobile situato in un’area di particolare prestigio e idonea di per sé a qualificare lo stesso come “di lusso”, facendo così venir meno i benefici fiscali per l’acquisto della cosiddetta “prima casa”.