Il Garante della Privacy interviene nell’immediato in caso di segnalazione da parte della presunta vittima
Il revenge porn è una condotta illecita che consiste nella divulgazione di immagini fotografiche o di contenuti audio video a sfondo sessuale in danno di una persona, anche minorenne.
Il Codice della Privacy è stato recentemente aggiornato ed è stata espressamente prevista una tutela immediata nel caso di segnalazione di vittime di revenge porn. Difatti, con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, è prevista la possibilità di ricorrere all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 144 bis.
Tale disciplina espressamente prevede che “chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facolta’ di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice“.
Gli articoli sopra indicati prevedono espressamente la possibilità di proporre reclamo (art. 143) o segnalazione (art. 144) al Garante stesso. La decisione sul reclamo è impugnabile con i normali mezzi di impugnazione riguardanti la tutela giurisdizionale.
L’iter del procedimento speciale
Le segnalazioni di cui all’art. 144-bis del Codice, corredate delle registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, a sostegno delle stesse, sono presentate al Garante esclusivamente attraverso il modello, compilabile on-line, pubblicato nell’apposita sezione del sito web istituzionale.
Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente, verificata la compatibilità della richiesta alla previsione di cui all’art. 144-bis del Codice, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, salva l’esigenza di acquisire un’integrazione delle informazioni fornite dal segnalante ai fini della predetta verifica, predispone il provvedimento volto ad impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione.
Il provvedimento è adottato in via d’urgenza dal dirigente della medesima unità organizzativa e sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile del Garante. In caso di mancata ratifica, il provvedimento decade.
Il provvedimento di cui al comma precedente è trasmesso ai gestori delle piattaforme digitali, corredato del materiale oggetto di segnalazione o dalla relativa impronta hash.