Precetto su mutuo fondiario: le ultime dalla Cassazione

Con l’ordinanza n. 11242/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla validitàdell’atto di precetto su mutuo fondiario privo dell’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva

La Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei requisiti necessari ai fini della validità dell’atto di precetto su mutuo fondiario.

In particolare, ha affrontato il tema dell’omessa indicazione nel precetto della data di apposizione della formula esecutiva ad opera del notaio rogante.

Il Tribunale originariamente investito della questione aveva dichiarato la nullità dell’atto di precetto notificato dall’istituto bancario in quanto privo dell’indicazione relativa all’apposizione della formula esecutiva, richiamando espressamente l’art. 654 c.p.c. in tema di decreto ingiuntivo il quale, al secondo comma statuisce che “ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula“.

Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, la sopra menzionata norma è qualificata quale norma speciale, per la quale non è possibile operare una interpretazione estensiva od analogica.

Pertanto, l’onere di indicare i dati sopra descritti, non sussiste in caso di precetto su mutuo fondiario, anche se per propria natura tale titolo non è soggetto ad alcuna preventiva notificazione, atteso quanto disposto dagli artt. 38 e ss. T.U.B.